Ex Dlgs 102/2014: modifiche alla norma
Ex Dlgs 102/2014

Ex Dlgs 102/2014: modifiche alla norma: con il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 (DL 102/2014) la diagnosi energetica è divenuta obbligatoria per le imprese di grandi dimensioni e per le imprese ad alto consumo di energia.

Sono infatti le imprese a forte consumo di energia (dette anche energivore) ad essere soggette all’obbligo di diagnosi energetica, ai sensi dell’articolo 8, comma 3.Pertanto, le piccole o medie imprese non eleggibili al riconoscimento del beneficio energivori non
sono soggette all’obbligo di diagnosi.

Secondo l’Ex Dlgs 102/2014 e modifiche successive alla norma, le diagnosi energetiche sono da effettuarsi entro il 5 dicembre di ogni anno a partire dal 2015.

Nuovo D.Lgs. 73/2020 che modifica il D.Lgs. 102/2014

il D.Legislativo n.73 pubblicato il 29 luglio 2020 apporta numerose modifiche al D.Lgs. 102/2014. Ci sono specifici riferimenti alle tematiche di efficienza energetica, diagnosi energetiche, installazione di termoregolazione e contabilizzazione del calore, ripartizione delle spese, consumi energetici e fatturazione. 

Col nuovo decreto ogni nuova costruzione dovrà sottostare alle nuove specifiche regole, che hanno in parte modificato il precedente D.Lgs 102/2014. La precedente norma infatti derogava dal considerare nel volume e nelle altezze edificabile l’intero spessore di murature e solai.

Possono essere esonerate però dall’obbligo di eseguire la diagnosi energetica le aziende che hanno già conseguito le certificazioni EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001. La certificazione deve però includere un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati nell’allegato 2 del D.Lgs 102/2014.

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